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Firmata la nuova ordinanza, De Luca “riapre” il porto di Capri agli sbarchi per motivi di lavoro, di salute e di urgenza e ai residenti provenienti anche da altre regioni. Chiuse le seconde case

Nella notte è stata pubblicata l’ordinanza numero 41 firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si prevede, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo delle mascherine, attività motoria, disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale, disposizioni per lo sbarco sulle isole del golfo di Napoli, disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio.

Vediamo nel dettaglio i punti salienti dell’ordinanza valida sul territorio regionale dal 4 maggio al 10 maggio, ferme restando le misure statali e regionali vigenti.

– INGRESSI DA ALTRE REGIONI –

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi.

E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.

– SBARCHI SULLE ISOLE CONSENTITI A TUTTI PER MOTIVI DI LAVORO, DI SALUTE E DI URGENZA. SI’ AI RIENTRI ANCHE DA ALTRE REGIONI SOLO AI RESIDENTI –

E’ fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi di isolamento fiduciario per 14 giorni.

Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali – che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

– MASCHERINE OBBLIGATORIE PER TUTTI, TRANNE BAMBINI SOTTO I 6 ANNI E DISABILI –

E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme didisabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, necapri è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

– ATTIVITA’ MOTORIA CONSENTITA IN ALCUNE FASCE ORARIE NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE, NO JOGGING –

E’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti – nelle seguenti fasce orarie: -ore 6,30-8,30; -ore 19,00-22,00.

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

– FOOD DELIVERY ANCHE AL DI FUORI DEL COMUNE, NO ASPORTO –

Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on linee consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibie nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.

 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).