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Scade il 16 giugno il termine per il pagamento dell'acconto di Tasi e Imu: vademecum diffuso dal Comune di Capri con tutte le informazioni utili
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10/06/2016 - Tributi locali, scadenze in vista. "Si informa la cittadinanza che i versamenti in acconto della TASI e dell’IMU 2016 sono da effettuarsi entro il 16 giugno 2016. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2016". E' quanto si legge in una nota diffusa dal responsabile dell'ufficio ragioneria del Comune di Capri Sergio Federico e dal'assessore ai tributi Vincenzo Ruggiero.
Aliquote Imu: aliquota base 7,6 per mille; aliquota abitazione principale categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze 4 per mille aliquota per le abitazioni, escluse quelle classificate A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 4 per mille.
Aliquote Tasi: aliquota 1,30 per mille per abitazioni possedute diverse dall’abitazione principale; aliquota 1,80 per mille per i fabbricati classificati in cat. C1; aliquota 1,0 per mille per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato; aliquota 1,0 per mille per tutte le altre tipologie comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie. A1, A8 e A9.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esentate dal pagamento sia dell’IMU che della TASI.
Il pagamento della TASI è ripartito tra il proprietario dell’immobile e l’occupante rispettivamente per una quota pari al 70% e 30%. In caso di abitazione principale non di proprietà la TASI non è dovuta solo per la quota riservata all’occupante dell’immobile (30%). Come previsto dalla legge 208/2015, articolo 1 comma 10, la base imponibile sia IMU che TASI è ridotta del 50% in caso di immobile concesso in comodato ad un parente in linea retta di primo grado che la utilizzi come sua abitazione principale, fatta eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, a con dizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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