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Scade il 16 giugno il termine per il pagamento dell'acconto di Tasi e Imu: vademecum diffuso dal Comune di Capri con tutte le informazioni utili |
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10/06/2016 -
Tributi locali, scadenze in vista. "Si informa la cittadinanza che i versamenti
in
acconto della TASI e dell’IMU 2016 sono da
effettuarsi
entro il 16 giugno 2016.
Il saldo dovrà essere effettuato
entro il 16 dicembre 2016". E' quanto si legge in una nota diffusa dal responsabile dell'ufficio ragioneria del Comune di Capri Sergio Federico e dal'assessore ai tributi Vincenzo Ruggiero.
Aliquote Imu:
aliquota base
7,6 per mille;
aliquota abitazione principale categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze
4 per mille
aliquota per le abitazioni, escluse quelle classificate A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato
4 per mille.
Aliquote Tasi:
aliquota 1,30 per mille per
abitazioni possedute diverse dall’abitazione principale;
aliquota 1,80 per mille per i fabbricati classificati in cat. C1;
aliquota 1,0 per mille
per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato;
aliquota 1,0 per mille per tutte le altre tipologie comprese le abitazioni
principali classificate
nelle categorie. A1, A8 e A9.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esentate dal pagamento sia dell’IMU che della
TASI.
Il pagamento della TASI è ripartito tra il proprietario dell’immobile e l’occupante rispettivamente per
una quota pari al
70% e 30%.
In caso di abitazione principale non di proprietà la TASI non è dovuta solo per la
quota
riservata
all’occupante
dell’immobile (30%).
Come previsto
dalla
legge
208/2015,
articolo 1 comma 10, la base imponibile
sia IMU che TASI è
ridotta
del 50% in caso di immobile
concesso in comodato ad un parente in linea retta
di primo grado
che la utilizzi
come
sua
abitazione principale,
fatta eccezione delle unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A1/A8/A9, a con
dizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso
in cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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