E’ ufficiale: firmata l’ordinanza “coprifuoco”, in Campania divieto di uscire dalle 23 alle 5. Confermato il blocco degli spostamenti tra province durante l’arco dell’intera giornata
22 Ottobre 2020
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Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che dispone il divieto di mobilità e circolazione notturna (il cosiddetto coprifuoco) in Campania dalle ore 23 alle ore 5 del mattino successivo. L’ordinanza numero 83 entra in vigore a partire da venerdì 23 ottobre ed ha lo scopo di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio diminuendo la possibilità di assembramenti nella movida.
L’ordinanza coprifuoco ingloba anche il divieto assoluto di spostamenti tra differenti province all’interno della stessa regione nell’arco delle intere 24 ore.
Ecco cosa dice l’ordinanza nel dettaglio.
1. Con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM: è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
a) Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo (commerciali, sociali e ricreative, ndr.) sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;
b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.
3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
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