Calcio: rissa a Boscoreale in una partita di Seconda Categoria, il giudice sportivo infligge sconfitta a tavolino alla Gb Caprese e commina squalifiche. La replica della società isolana: “Nel comunicato ufficiale notizie infamanti e menzognere, ci tuteleremo nelle sedi opportune”
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Rissa in campo, a Boscoreale (Napoli), durante la partita di calcio del campionato di Seconda Categoria SC Pellegrini – GB Caprese, gara sospesa dall’arbitro e dure sanzioni del giudice sportivo: sconfitta a tavolino alla GB Caprese, squalifiche e multe per entrambe le società ma mano pesante soprattutto nei confronti della società di Capri che non ci sta ed è pronta a difendersi in tutte le sedi.
L’accaduto è ricostruito nel Comunicato Ufficiale numero 115 della Figc Lnd Campania.
Ecco cosa scrive il giudice sportivo.
“Il GST letto il rapporto del DGG della gara in epigrafe rilevato che :- Al 50 min. del 2^ tempo, veniva sospesa la gara a seguito di una invasione sul TDG da parte della panchina ospite della Società Caprese per protestare nei confronti dei calciatori avversari; – Tra i principali autori della protesta il DDG riconosceva (omissis) e (omissis), rispettivamente assistente dell’arbitro ed allenatore della società ASD G.B. Caprese che protestavano verso (omissis), dirigente accompagnatore della Società SC Pellegrini, e (omissis), allenatore della Società SC Pellegrini.
Quest’ultimo presentava ferite e sanguinava da un occhio; – Da ciò nasceva una maxi rissa, caratterizzata da violenti spintoni, pugni e lancio di oggetti, tra i tesserati di entrambe le società; – Oltre a ciò il DDG rilevava che un sostenitore della Società SC Pellegrini invadeva il TDG e si aggiungeva alla rissa in corso; – Nella rissa il DDG ha riconosciuto solo (omissis) della Società SC Pellegrini e questo perché gli altri partecipanti o erano senza maglia o non indossavano una tuta; – Il DDG non essendoci più le condizioni per riprendere la gara sospendeva definitivamente la stessa; – I Carabinieri giungevano sull’impianto quando la situazione si era normalizzata.
Rilevato che la causa dell’insorgere della rissa è ascrivibile per responsabilità oggettiva e diretta alla società ASD G.B. Caprese, per il comportamento dei Sig.ri (omissis) e (omissis), rispettivamente assistente dell’arbitro ed allenatore della società ASD G.B. Caprese i quali, come sopra riportato, invadevano il TDG per protestare nei confronti dei tesserati della squadra avversaria; Visto l’art. 10 comma 1 del C.G.S.
P.Q.M. delibera di :
A) infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ASD G.B. Caprese con il risultato di 0/3 in favore della Società SC Pellegrini;
B) infliggere la squalifica per n. 7 giornate al Sig. (omissis), allenatore della società ASD G.B. Caprese (Sanzione aggravata dato che il suo ingresso sul TDG, come sopra meglio descritto, ha dato origine ai fatti che hanno portato al sorgere della rissa e successivamente alla sospensione della gara);
C) infliggere l’inibizione fino al 24.05.2023 al Sig. (omissis) assistente dell’arbitro della società ASD G.B. Caprese (Sanzione aggravata dato che il suo ingresso sul TDG, come sopra meglio descritto, ha dato origine ai fatti che hanno portato al sorgere della rissa e successivamente alla sospensione della gara);
D) infliggere l’ammenda di euro 100,00 alla Società ASD G.B. Caprese per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati;
E) infliggere la squalifica per numero 5 giornate al Sig. (omissis) calciatore della Società SC Pellegrini;
F) infliggere l’ammenda di euro 260,00 alla Società SC Pellegrini che, a causa dell’omessa vigilanza, ha permesso ad un proprio sostenitore di invadere il TDG per aggregarsi alla rissa scaturita”.
LA REPLICA DELLA GB CAPRESE
“La società GB Caprese in merito alle decisioni prese dal giudice sportivo, contenute nel comunicato Figc n 115 del 23/02/2003, si dissocia fermamente dalle suddette, contestando appieno ciò che è stato affermato! La società si batterà strenuamente in tutte le sedi opportune, al fine di salvaguardare i suoi tesserati dalle infamanti e menzoniere notizie apparse sul suddetto comunicato”.