Le nuove regole dal 10 gennaio: solo vaccinati e guariti potranno usufruire dei mezzi di trasporto pubblico e dei servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto
30 Dicembre 2021
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Covid, cambia tutto dal 10 gennaio. Il governo Draghi ha approvato il nuovo decreto Covid che modifica le regole per la quarantena e impone il Green Pass rafforzato per i trasporti pubblici locali e regionali. Cambiano anche le capienze degli stadi: tornano al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.
Trasporti pubblici: a bordo solo vaccinati o guariti
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (prevista per il 31 marzo), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (ottenibile solo con il vaccino o con la guarigione ma non con il tampone) alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario dal 10 gennaio per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Questo significa che solo vaccinati e guariti potranno viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico, sedersi al ristorante all’aperto (oltre che al chiuso), frequentare piscine e centri benessere. Il super certificato sarà necessario anche per accedere agli impianti sciistici in zona bianca o gialla, a fiere, convegni o congressi dove fino ad ora bastava il tampone negativo. E pure per partecipare a matrimoni, battesimi, cerimonie civili e religiose servirà essere vaccinati o guariti. Così come per fare sport all’aperto.
La quarantena: cosa cambia
A partire dal 10 gennaio l’isolamento domiciliare non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione e dopo la somministrazione della terza dose di richiamo o booster. Fino al decimo giorno però chi i contatti stretti dovranno indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2. E dovranno effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in questo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Rimangono invece uguali le regole della quarantena per i non vaccinati. Le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con un positivo hanno un obbligo di isolamento domiciliare per dieci giorni. Gli asintomatici positivi possono uscire dalla quarantena dopo dieci giorni di isolamento a partire da quello del test del tampone e attraverso un test molecolare con esito negativo. I sintomatici possono interrompere l’isolamento domiciliare dopo un test del tampone negativo a tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. I contatti stretti sono coloro che hanno avuto un contatto con un positivo superiore ai 15 minuti a meno di due metri di distanza senza protezioni e in un ambiente chiuso. Ovviamente sono compresi i conviventi. Così come i passeggeri di treni e aerei seduti a meno di due metri di distanza dal positivo.
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