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CRONACA

Stretta del Comune di Capri contro l’arrivo di “falsi residenti” o di proprietari di case di vacanza sull’isola: saranno rimandati indietro a proprie spese. Pubblicata l’ordinanza

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Stretta del Comune di Capri contro eventuali ulteriori arrivi di vacanzieri o proprietari di case di vacanza sull’isola. L’ordinanza appena varata non lo dice apertamente ma è palese il riferimento ai cosiddetti “falsi residenti”. Una misura attuata per blindare ulteriormente l’isola e prevenire il diffondersi del coronavirus.

Con l’ordinanza numero 18, firmata oggi dal sindaco di Capri Marino Lembo, è vietato con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020 a chiunque entrare nel territorio del Comune di Capri, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per comprovate e documentate necessità ed urgenza consentite dalle disposizioni statali e regionali.

Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, qualora in fase di controllo successivo allo spostamento si riscontri una irregolarità dello stesso, al trasgressore sanzionato non sarà consentita la permanenza sul territorio, ma sarà disposto l’immediato rientro al territorio di provenienza, anche con reimbarco, con spese a proprio carico, con il primo mezzo di trasporto disponibile diretto al territorio di provenienza.

Con decorrenza dal 7 aprile 2020 e fino al 14 aprile 2020, ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità, tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con imbarco o sbarco presso il porto di Capri devono comunicare, almeno ventiquattr’ore prima dell’ingresso sul territorio del Comune di Capri, all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it i motivi giustificativi dello spostamento, allegando la documentazione a supporto degli stessi, fatta eccezione per i motivi di salute urgenti e non preventivamente conosciuti, o per gli spostamenti che rivestano carattere di quotidianità in ragione di comprovata esigenza lavorativa per le attività consentite. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente autorizzazione comunale al fine di non incorrere nella sanzione prevista. Nel caso di assenza dell’autorizzazione, non sarà consentita la permanenza sul territorio, ma sarà disposto l’immediato reimbarco, con spese a proprio carico, con il primo mezzo di trasporto disponibile diretto al territorio di provenienza.

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandata la vigilanza per l’esatta osservanza dell’ordinanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, nonché alla sorveglianza del reimbarco dei trasgressori. L’ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell’applicazione delle disposizioni. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19.

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