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CRONACA

Comuni di Capri e Anacapri: “Incendi, campagna regionale di prevenzione estiva. Vietato accendere fuochi e bruciare residui vegetali”

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In tutto il periodo estivo è vietato accedere fuochi nei boschi e bruciare residui vegetali. E’ quanto stabilisce la Regione Campania nell’ambito della campagna di prevenzione incendi. La Città di Capri e il Comune di Anacapri hanno condiviso sui propri canali social il comunicato della Regione, ricordando che con un decreto firmato dal Direttore Generale della Protezione Civile della Regione, Italo Giulivo, è entrato in vigore il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania. Il provvedimento, che tiene conto delle valutazioni sul quadro climatico, permarrà fino al 20 settembre prossimo, salvo proroghe.

Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, scattano 5 importanti misure: divieto di accendere fuochi nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli; divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali; divieto di abbruciamento stoppe ed erbe infestanti; divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e pascoli, salvo deroghe specifiche; divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano brace o faville; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; far brillare mine; fumare o compiere altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio, gettare fiammiferi o sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate.

Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

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