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CRONACA

Sentenza del tribunale di Napoli: “Illegittima l’ordinanza del Comune di Capri sulla petulanza, multa annullata”

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Il giudice unico Francesco Pastore, della decima sezione civile del Tribunale di Napoli, nell’annullare una multa che era stata emessa nei confronti di un noleggiatore di barche, ha dichiarato “illegittima” l’ordinanza del Comune di Capri sulla petulanza. Una sentenza, emessa lo scorso 23 giugno, che rappresenta un importante, e per certi versi clamoroso, precedente.

A rivolgersi al Tribunale di Napoli era stato un cittadino di Capri, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Vuotto. L’uomo, titolare di attività di noleggio e locazione di imbarcazioni, tramite il suo legale aveva proposto appello contro la sentenza del giudice di pace che aveva confermato l’ordinanza sanzionatoria nei suoi confronti stilata dal Comune sulla base di un verbale emesso dalla Capitaneria di Porto per avere effettuato “attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, sulla banchina del porto di Capri, innanzi all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, in violazione della ordinanza n. 59/16 del Sindaco di Capri”.

Il giudice della decima sezione civile del Tribunale di Napoli ha ribaltato quanto deciso dal giudice di pace di Capri.

In particolare he ritenuto “evidente che l’ordinanza, mentre muove dall’esigenza di arginare un fenomeno ‘patologico’, finisce per vietare anche condotte lecite, perché ‘inoffensive’. E tale divieto incide pesantemente anche su diritti costituzionalmente rilevanti quali il diritto al lavoro, alla libertà di circolazione, alla libertà di iniziativa economica”.

Il giudice Pastore ha inoltre rilevato: “L’ordinanza non spiega neppure le ragioni per le quali il fenomeno non sia altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari, né ha un limite temporale di efficacia, benché il carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione, implica che lo stesso sia temporalmente delimitato”.

Alla luce di queste ed altre considerazioni, il giudice ha ritenuto che l’ordinanza sindacale numero 59 del 2016 contro la petulanza sia “da considerare illegittima, con conseguente disapplicazione” e che l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Capri contro il noleggiatore “va annullata, in quanto fondata sull’ordinanza sindacale illegittima”.

Appello accolto quindi e Comune condannato anche alle spese di giudizio.

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