Rifiuti, la raccolta in emergenza diventa reato oltre il termine fissato. La Cassazione respinge ricorso del Comune di Anacapri
13 Dicembre 2018
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“L’attività di raccolta dei rifiuti non autorizzata, ma svolta in via del tutto emergenziale in base all’ordinanza del sindaco, diventa reato se prosegue oltre il termine fissato. E il sindaco che colposamente non blocca la raccolta – alla scadenza del termine da lui stesso apposto – incorre nel medesimo reato del gestore per l’attività priva delle autorizzazioni di legge.
Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 55354 dell’11 dicembre ha respinto il ricorso del sindaco di Anacapri e dell’amministratore unico dell’Anacapri servizi Srl condannati dal tribunale di Napoli al pagamento dell’ammenda di 10mila euro perché responsabili del reato previsto dal testo unico dell’ambiente all’articolo 256 (lettera a)“.
E’ quanto riporta il Sole 24 Ore nel numero in edicola ieri.
“I ricorrenti – scrive il quotidiano economico – sostenevano che dopo i sei mesi dell’urgenza rifiuti ad Anacapri, sancita dall’ordinanza del sindaco, l’area incriminata del Comune dell’isola non fosse più utilizzata come centro di raccolta, ma solo come punto di carico dai piccoli veicoli ai grandi camion che avrebbero portato i rifiuti in discarica sulla terraferma“.
“Ma deposizioni e foto delle forze dell’ordine – prosegue il Sole 24 Ore – hanno smentito le tesi difensive secondo cui, dopo il semestre che consentiva l’attività in assenza delle autorizzazioni di legge, in realtà nessuna raccolta veniva effettuata, ma solo un’attività di trasferenza dei rifiuti totalmente legale e rientrante nell’articolo 193 dello stesso testo unico (Dlgs 152/2006) che consente lo stazionamento dei veicoli adibiti al trasporto delle immondizie urbane e lo svolgimento del trasbordo purché lo stazionamento nell’area non destinata alla raccolta non ecceda le 48 ore. Nessuna buona fede è stata riconosciuta all’amministratore della società di servizi in quanto – proprio perché autorizzato in via urgente e contingibile – non poteva ritenersi in regola scaduta la validità dell’ordinanza“.
“Niente scusanti anche al sindaco in quanto – anche se non consapevole – aveva comunque il dovere di vigilare sull’inerzia degli uffici comunali, i quali, secondo la tesi difensiva, si erano ‘dimenticati’ di prorogare l’ordinanza oltre i sei mesi iniziali. Al primo cittadino di Anacapri proprio per la violazione del dovere di vigilare sull’operato dei suoi uffici è stata comminata la stessa pena dell’autore materiale del reato ambientale perché ha concorso con la propria colpa a realizzare l’illecito. Infatti, a norma dell’articolo 113 del Codice penale è stata individuata dalla Cassazione la sua cooperazione colposa all’azione di illecita raccolta dei rifiuti su un’area che era evidentemente destinata a stabile concentramento dei rifiuti e non a una sosta provvisoria per il semplice carico. Dimenticanza e inerzia che sono costati la conferma della condanna“, conclude il Sole 24 Ore.
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